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Legge 05/08/1978 n. 4573) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica; 4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica; 6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti gianato; 7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo giorno; 8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 9) un rappresentante del Ministro dell'interno; 10) un rappresentante del Ministro della difesa; 11) un rappresentante del Ministro dei trasporti; 12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali; 14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. 3. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 9 n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati. 4. Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al comitato esecutivo di cui al successivo articolo 6, nonchè le modalità di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale. 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale. Art. 6 - Istituzione del comitato esecutivo. 1. Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto membri dei quali quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro rappresentanti delle regioni. 2. Dei quattro rappresentanti ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non più di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Mini- stro nel Comitato per l'edilizia residenziale. I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale. 3. Il comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere d), e), f), l), q), del precedente articolo 3, mentre per le restanti materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il Comitato per l'edilizia residenziale e può adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale. Art. 7 - Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale. 1. Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento di suoi compiti, si avvale di un segretario generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero. 2. Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato per l'edilizia residenziale ed a quelle del comitato esecutivo e sovrintende alle attività dei servizi del segretariato generale. L'organico del segretariato generale è determinato dalla tabella allegata alla presente legge. 3. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 , è variata in aumento per le unità previste nell'organico predetto. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore. 4. Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione di personale già in servizio presso tale Ministero o di personale collocato nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 618 , e, qualora non sia possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978, rendendo disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 , in attuazione della legge 29 maggio 1974 n. 218. Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici. Art. 8 - Esperti e personale comandato presso il segretariato generale - Centro di documentazione. 1. L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 , è determinata in venti unità da scegliersi, su proposta del comitato esecutivo, tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968 n. 507. 2. A tal fine è istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia residenziale. Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare servizio presso il segretariato generale del Comitato per la edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 , non può superare le trenta unità annue. 3. Il provvedimento di comando ha efficacia per un anno e può essere rinnovato. Le spese per il funzionamento del segretariato generale, per le retribuzioni e per le indennita accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036. 4. Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale, istituito presso il Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale bibliografico nonchè la dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 . Art. 9 - Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale. 1. Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi: 1) il Comitato per l'edilizia residenziale è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; 2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal C.I.P.E., in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale; 3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale sono adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al C.I.P.E.; 4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal C.I.P.E. entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni; 5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte dalle regioni entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finaziameti ed ai comuni interessati; 6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5; 7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione . 2. I programmmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione . TITOLO II Gestione finanziaria del piano decennale Art. 10 -Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. 1. E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorenti per la realizzazione dei relativi programmi. 2. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge. In particolare, la sezione autonoma provvede a: a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalità dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente articolo 4; b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente articolo 2; c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti; d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree. 3. Sono traferiti alla predetta sezione: a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni; b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti. 4. Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente. Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. 5. La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge. 6. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa. Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato in via successiva. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse. Art. 11 - Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. 1. Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti membri: 1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede; 2) direttore generale della Cassa depositi e prestiti; |
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